Con l’arrivo del DECRETO-LEGGE del 18 dicembre 2023 n. 145 e l’introduzione dell’art. 13 Ter, tutte le strutture operanti nell’ambito degli affitti brevi, sia in forma professionale che non professionale, sono obbligate a dotarsi di “dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti“. E’ dunque importante capire a che cosa si riferisce e cosa bisogna fare per essere in regola con le nuove normative.
Differenza tra Monossido di Carbonio e Gas Combustibili
Il Monossido di Carbonio (CO) è un gas inodore e insapore, molto pericoloso dunque, e in casa si forma quando avviene un malfunzionamento nella caldaia a gas e/o scaldabagno. Per Gas Combustibili invece ci si riferisce a gas infiammabili, come Metano e GPL, utilizzati in casa per il riscaldamento, per alimentare le cucine a gas e produrre acqua calda con l’ausilio della caldaia. Attenzione, perché il Monossido di Carbonio non è un Gas Combustibile, sono due cose differenti. Il monossido di carbonio è un sottoprodotto della combustione incompleta di materiali contenenti carbonio, mentre i gas combustibili sono sostanze che possono essere bruciate per generare energia attraverso la combustione completa.
Come adeguarsi con i Rilevatori
Bed and Breakfast, Affittacamere, Case Vacanza e chi più ne ha più ne metta, devono correre ai ripari qualora le abitazioni adibite agli affitti brevi non siano ancora provviste di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti. Infatti, per ogni violazione accertata dagli organi preposti, è prevista una sanzione cha va da un minimo di 600€ ad un massimo di 6000€.
Il decreto fornisce un’indicazione generica sull’adozione di questa misura di sicurezza, senza soffermarsi su particolari requisiti o specifiche tecniche. Tuttavia nel caso di acquisto di un nuovo Rilevatore di Monossido di Carbonio sarebbe opportuno che includesse la sigla EN 50291. La certificazione EN 50291 (CEI EN 50291-1:2011-05 CEI 216-6) è specifica per il Monossido di Carbonio e assicura ai consumatori che l’allarme suonerà entro 120 minuti se la concentrazione raggiunge i 30 ppm, tra 60 e 90 minuti a 50 ppm, e in 10-40 minuti a 100 ppm, segnalando per 3 minuti prima di una concentrazione di 300 ppm, producendo un suono di almeno 85 dB a una distanza di 3 metri.
Rilevatore di Fumo e Monossido
In commercio esistono anche dispositivi che in unico apparecchio riescono a rilevare sia la presenza di Fumo (quest’ultima non viene citata nel decreto legge in questione) sia il Monossido di carbonio (ma non i Gas Combustibili). La certificazione EN 14604 indica che il Rilevatore di Fumo rispetta lo standard di riferimento, quindi se include anche questo codice significa che rispetta le specifiche sui fumi. Nel caso in cui si voglia optare per un Rilevatore di Fumo e Monossido (due in uno) andrà predisposto a parte un secondo apparecchio per la rilevazione dei Gas Combustibili.
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